Da statuto erano ammessi gratuitamente in Istituto, fino a esaurimento dei posti e delle risorse disponibili, i maschi tra i 6 e i 12 anni nati nel Comune di Prato, che fossero orfani di uno o di entrambi i genitori, di condizione miserabile e di sana costituzione; gli orfani non pratesi potevano accedere esclusivamente dietro pagamento di una retta annua.
Era prevista anche l'erogazione di sussidi a orfani o indigenti tra i 5 e i 10 anni affidati a tenutari: questi ultimi si impegnavano a fornire ai bambini un'istruzione adeguata, mentre la formazione professionale avveniva nelle officine dell'Orfanotrofio.
Il primo statuto ufficiale fu approvato nel 1868 e fu in buona misura formulato sulla base delle disposizioni testamentarie del fondatore, morto l’anno precedente (un secondo statuto sarà deliberato nel 1915).
Un secondo statuto fu deliberato nel 1915.
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