La divulgazione di immagini di beni culturali svolta senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, è libera a condizione che le immagini siano legittimamente acquisite e diffuse in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte.
In questa categoria rientrano:
- le pubblicazioni con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo inferiore a € 70,00 (le due condizioni devono sussistere contemporaneamente);
- i periodici di natura scientifica;
- l’esposizione in mostre ad accesso libero;
- le pubblicazioni on line purché senza inserzioni pubblicitarie e ad accesso gratuito.
In questi casi occorre soltanto dare comunicazione alla Direzione dell’Archivio di Stato con l’apposito modulo:
In caso di pubblicazioni a scopo di lucro, con tiratura superiore alle 2.000 copie o prezzo superiore a € 70,00, la pubblicazione di immagini di un documento archivistico o di parte di esso, è necessario richiedere l’autorizzazione alla Direzione dell’Archivio di Stato, utilizzando l’apposito modulo, corredato di marca da bollo ed effettuare il pagamento dei diritti di riproduzione.
Per ciascuna foto pubblicata in un’edizione a stampa in una lingua e diffusa in un solo Paese, le tariffe sono le seguenti:
foto b/n ……………….euro 10,33
foto a colori ………….euro 51,65
Per diritti mondiali i prezzi sono triplicati.
Possono essere concordate con la Direzione tariffe forfettarie.
In tutti i casi, la pubblicazione dovrà riportare nel testo la segnatura archivistica esatta del documento riprodotto, la menzione “su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” e l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
L’editore dovrà inoltre consegnare una copia della pubblicazione (sia essa in formato cartaceo che digitale) all’Archivio di Stato.
Per riprese televisive e cinematografiche, la relativa tariffa è da concordarsi con la Direzione, in base al tempo necessario per le riprese.
Pagamenti
In attuazione delle Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (Legge 11 settembre 2020, n. 120 – art. 24, comma 2), che ha reso obbligatori i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione a partire dal 28 febbraio 2021, i pagamenti dei diritti di riproduzione dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il portale dei pagamenti del Ministero della Cultura:
- Cliccare su REGISTRAZIONE e registrarsi al portale (nb: è necessaria anche l’attivazione dell’account)
- Cliccare su ACQUISTA SERVIZIO
- Selezionare Archivio di Stato di Prato dal menù a tendina Ente e Diritti di riproduzione dal menù Servizio
- Inserire l’importo comunicato dall’Archivio e la descrizione della causale
- Aggiungere al carrello e procedere al pagamento