Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Scopo di questa Sezione è diffondere e rendere facilmente reperibili per cittadini e utenti i dati e le informazioni che riguardano i diversi aspetti dell’attività amministrativa e istituzionale.
A tal fine si pubblicano i dati, le informazioni e i documenti che riguardano l’Archivio di Stato di Prato ai sensi degli artt. 9 e 10 del Dlgs n.33 del 14 marzo 2013, secondo le indicazioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del MiC.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05.04.2013 modificato con Decreto legislativo 25.05.2016 n. 97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 dell’08.06.2016 e successive modificazioni ed integrazioni: a) Dlgs 16.06.2017, n. 100, b) Dlgs 10.08.2018, n. 101, c) Dlgs 12.01.2019, n. 14
Documentazione MiC
- Programmazione ordinaria dei lavori e degli interventi finanziari
- Programmazione straordinaria dei lavori e degli interventi finanziari
- Codice di comportamento dei dipendenti del MiC, adottato con D. M. del 23 dicembre 2015
- Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti
- Incarichi esterni
- Tassi di assenza
Informazioni Archivio di Stato di Prato
Gare e contratti
Contratti - fino al 2017 (il documento è relativo ai contratti per gli anni 2015, 2016 e 2017)
Contratti - dal 2018
File XML adempimenti L. 190/2012
Dati informativi sul personale
Dotazione organica dell’Istituto
Diritto di accesso
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso relative a diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa prevede:
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 (e succ.) il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.
Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; ha l’obiettivo di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.